1. Ambito di applicazione
1.1. Le seguenti condizioni generali di contratto disciplinano, salvo diversi accordi stipulati per iscritto, tutti i negozi giuridici tra Förderfactory Srl, Via Isarco 3 (Löwecenter), 39040 Varna (BZ), e i/le rispettivi/e committenti, che possono essere enti di pubblica amministrazione o imprenditori/imprenditrici.
1.2. Le presenti condizioni generali di contratto si applicano altresì ai futuri rapporti commerciali tra Förderfactory Srl e il/la rispettivo/a committente, senza necessità di ulteriore espresso richiamo. Saranno prive di efficacia eventuali condizioni generali contrastanti del/della committente, salvo che siano state espressamente accettate per iscritto da Förderfactory.
2. Oggetto dell’incarico di consulenza / Rappresentanza
2.1. L’oggetto e la portata di ciascun incarico di consulenza sono determinati di volta in volta mediante specifico accordo contrattuale.
2.2. Förderfactory ha la facoltà di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto dell’incarico tramite terzi incaricati.
3. Conclusione del contratto
3.1. Förderfactory descrive le proprie prestazioni nei confronti del/della committente mediante offerta scritta, che dovrà essere datata, sottoscritta e restituita a Förderfactory per accettazione. Il contratto si intende concluso al ricevimento della conferma dell’offerta; a decorrere da tale momento, gli esperti e le esperte di Förderfactory procederanno all’esecuzione delle prestazioni.
3.2. Eventuali modifiche del contratto devono essere effettuate in forma scritta.
4. Tutela della proprietà intellettuale
4.1. I diritti d’autore relativi alle opere realizzate da Förderfactory e dai terzi da essa incaricati (in particolare offerte, relazioni, analisi, perizie, piani organizzativi, programmi, descrizioni di prestazioni, progetti, calcoli, disegni, supporti dati, ecc.) rimangono in capo a Förderfactory. Tali opere possono essere utilizzate dal/dalla committente, durante e dopo la cessazione del rapporto contrattuale, esclusivamente per le finalità previste dal contratto. Il/la committente non è pertanto autorizzato/a a riprodurre e/o diffondere le opere senza il previo consenso espresso di Förderfactory. In nessun caso la riproduzione e/o diffusione non autorizzata dell’opera comporta la responsabilità di Förderfactory nei confronti di terzi, in particolare per quanto concerne l’esattezza delle opere.
4.2. La violazione delle presenti disposizioni da parte del/della committente autorizza Förderfactory a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale nonché a far valere ogni altro diritto previsto dalla legge, in particolare il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio e/o il risarcimento dei danni.
5. Responsabilità / Risarcimento danni
5.1. Förderfactory non assume alcuna responsabilità in casi di forza maggiore, quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, inondazioni o altri eventi analoghi che impediscano, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto nei termini previsti. Förderfactory non risponde nei confronti dei/delle committenti né di terzi per danni, perdite, costi o mancati guadagni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto per le cause sopra indicate.
5.2. L’assegnazione o la mancata assegnazione di contributi pubblici non costituisce in alcun caso oggetto del contratto; pertanto Förderfactory non assume alcuna responsabilità al riguardo. Il/la committente non potrà in alcun modo far derivare da ciò pretese di qualsivoglia natura (ad esempio richieste di risarcimento danni o riduzione del corrispettivo).
6. Trattamento dei dati personali
6.1. Il/la committente dichiara espressamente di aver preso visione delle informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, disponibili sul sito internet di Förderfactory. La collaborazione con Förderfactory presuppone la piena conoscenza di tali informazioni. Förderfactory tutela la riservatezza del/della committente e garantisce che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali nonché delle disposizioni nazionali.
6.2. Förderfactory si impegna a trattare in modo riservato i dati trasmessi dal/dalla committente e a non renderli accessibili a soggetti non autorizzati né ad utilizzarli per finalità diverse da quelle previste. La comunicazione dei dati personali costituisce presupposto necessario per la regolare esecuzione del contratto entro i termini previsti; in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla conclusione del contratto.
7. Compenso
7.1. Förderfactory riceverà un compenso conforme agli accordi stipulati con il/la rispettivo/a committente ed è autorizzata a emettere fatture intermedie.
7.2. Eventuali prestazioni aggiuntive, necessarie e non previste dall’incarico originario, saranno concordate con il/la committente e fatturate separatamente, in aggiunta al compenso stabilito, sulla base della tariffa oraria indicata nell’offerta.
7.3. Eventuali spese vive, esborsi, spese di viaggio, ecc., sostenuti da Förderfactory, saranno rimborsati dal/dalla committente previa presentazione di idonea documentazione.
7.4. Qualora non abbia luogo, per cause imputabili al/alla committente o in caso di legittima risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte di Förderfactory, l’esecuzione dell’opera concordata, Förderfactory conserva il diritto al pagamento dell’intero compenso pattuito, comprese le spese, i costi sostenuti e il lucro cessante. Resta in ogni caso salvo il diritto di Förderfactory di far valere eventuali pretese risarcitorie nei confronti del/della committente.
7.5. In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture intermedie, Förderfactory è esonerata dall’obbligo di proseguire nell’esecuzione delle prestazioni. Resta salvo il diritto di far valere ulteriori pretese derivanti dal mancato pagamento.
8. Recesso / Risoluzione del contratto
8.1. Salvo quanto previsto dagli artt. 8.6 e 8.7, ogni contratto stipulato tra Förderfactory e il/la committente può essere risolto da entrambe le parti mediante disdetta scritta, nel rispetto di un preavviso di 90 giorni.
8.2. La disdetta deve essere comunicata in forma scritta a mezzo PEC oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al rispettivo indirizzo aziendale di Förderfactory.
8.3. Decorso il termine di preavviso, il contratto si intende cessato e tutte le prestazioni o pattuizioni ad esso connesse saranno interrotte. A seguito della cessazione del contratto, il/la committente è tenuto/a a restituire a Förderfactory tutti i materiali, documenti o altri oggetti messi a disposizione nell’ambito del rapporto contrattuale.
8.4. In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del/della committente, resta comunque dovuto il pagamento dei corrispettivi pattuiti fino alla fine del periodo di preavviso originariamente previsto. In ogni caso, Förderfactory ha diritto al rimborso delle spese sostenute, al compenso per le prestazioni eseguite e al risarcimento del lucro cessante.
8.5. In determinati casi potranno essere concordate contrattualmente modalità o termini di disdetta diversi. Tali accordi particolari dovranno essere redatti in forma scritta.
8.6. È in ogni caso escluso il diritto di recesso o di risoluzione da parte del/della committente in caso di acquisto del prodotto “DIY Förderberatung”, in quanto tale prodotto, al momento del download dalla relativa piattaforma, si considera già fruito/acquistato e la prestazione si intende integralmente eseguita.
8.7. È altresì escluso il diritto di recesso o di risoluzione da parte del/della committente prima della scadenza del periodo contrattualmente pattuito in caso di acquisto di un abbonamento (Förderacademy), trattandosi di un prodotto acquistato a forfait per l’intera durata prevista.
9. Foro competente e diritto applicabile
9.1. Le presenti condizioni generali di contratto sono disciplinate dal diritto italiano. Per ogni controversia derivante da o comunque connessa alle presenti condizioni generali di contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
10. Disposizioni finali
10.1. Salvo diverso accordo stipulato per iscritto, il/la committente, mediante il conferimento dell’incarico, accetta integralmente le presenti condizioni generali di contratto, anche qualora non siano state espressamente sottoscritte. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di contratto, o una successiva modifica o integrazione delle stesse, risulti o divenga invalida, inefficace o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità, efficacia o applicabilità delle restanti disposizioni. In caso di inefficacia, invalidità o inapplicabilità di una delle disposizioni, si intende pattuita tra le parti una disposizione non inefficace, invalida o inapplicabile che si avvicini il più possibile, sotto il profilo economico, all’intento originario; in alternativa, le parti si impegnano a concordare una disposizione che si avvicini il più possibile, sotto il profilo economico, all’intento originario. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto o dal singolo contratto stipulato tra Förderfactory e il/la committente, si fa riferimento alle disposizioni vigenti del Codice Civile.