Impianti di risalita e innevamento
- Rimborso delle spese:
- fino a 80%
- Scadenza:
- 27.09.2024
- Periodo di finanziamento:
- 2024
- Finanziamenti
- Contributo alla perdita
Misure per promuovere l'attrattiva turistica e aumentare i flussi turistici nelle regioni montane e nelle località sciistiche.
Ciò include in particolare:
- Ristrutturazione, modernizzazione e manutenzione di impianti di risalita e impianti di innevamento artificiale
- Utilizzo delle montagne tutto l'anno
Potenziali richiedenti:
Aziende e gruppi di aziende che operano nei seguenti settori:
- Gestione di funivie, skilift e seggiovie (ATECO 49.39.01)
- Gestione di impianti sportivi polivalenti (ATECO 93.11.30)
- Gestione di altre strutture sportive (ATECO 93.11.90)“
Spese ammissibili
Sono incoraggiati:
- Sistemi di preparazione della neve: Costruzione, ristrutturazione e modernizzazione di impianti di preparazione della neve.
- Bacini o serbatoi d'acqua per cannoni da neve.
- Cannoni da neve all'avanguardia ed efficienti.
- Tappeti artificiali con superficie sintetica, gatti delle nevi e macchine specifiche per la montagna.
- Impianti di risalita: costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e adeguamento degli impianti di risalita. Sostituzione di impianti obsoleti o inutilizzabili.
- Analisi tecniche sulla riutilizzabilità delle strutture esistenti.
- Inclusione dei costi di revisione generale ai sensi del decreto n. 203 del 1° dicembre 2015.
- Smantellamento: demolizione e smaltimento di impianti non più in uso o obsoleti.
- Progetti innovativi nel campo dello Snow Farming: garantire l'uso turistico in caso di poca neve.
- Misure di raccolta e stoccaggio della neve, meccanismi di accumulo del manto nevoso, trasporto e distribuzione della neve. Permessi: ottenimento dei necessari paesaggistici
Costi ammissibili:
– Investimenti materiali e immateriali (art. 55 e art. 56 del regolamento UE n. 651/2014)
– Investimenti che vanno oltre le norme dell'UE o che migliorano la tutela dell'ambiente. (Art. 36, Regolamento UE n. 651/2014)
– Ulteriori investimenti per aumentare l'efficienza energetica. (Art. 38, Regolamento UE 651/2014)
I progetti possono presentare, previa approvazione, varianti fino a un massimo del 101% dell'investimento complessivo; la concessione è a carico dell'ente finanziatore.
Sono ammissibili solo i costi degli investimenti iniziati dalla data di pubblicazione del presente bando e sostenuti a partire dalla data di presentazione formale della domanda.
Prerequisiti per progetti ammissibili:
- Sostenibilità economica: i progetti devono essere economicamente sostenibili e supportati da una pianificazione dettagliata. Devono essere realizzati nella località indicata nella proposta di progetto e dimostrare la disponibilità legale per la durata dell'investimento (ad esempio, prova di proprietà o documento registrato).
- Conformità ai piani urbanistici e paesaggistici: I progetti devono essere conformi ai piani urbanistici e paesaggistici vigenti nell'area interessata.
- Conformità alle normative UE, alle norme di sicurezza e agli standard: Regolamento UE n. 651/2014, n. 424/2016, Decreto MIT n. 172 del 18 giugno 2021 e n. 203 del 1° dicembre 2015
Vaso di promozione:
- 229,5 milioni di euro per il periodo 2024-2028 – 60% Alpi, 40% Appennino;
- Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per lo snow farming.
Importo massimo del finanziamento per progetto: 10 milioni di euro, ad eccezione delle misure relative allo snow farming (max. 300.000 euro);
Investimento minimo di 300.000 euro per progetto.
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